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TFR, adesione automatica dal 1° luglio per neoassunti

30/06/2026

TFR, adesione automatica dal 1° luglio per neoassunti

Dal 1° luglio 2026 i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dopo il 30 giugno saranno interessati dal nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare previsto dalla Legge di bilancio 2026. Le nuove regole, disciplinate dalla legge 199/2025, introducono obblighi specifici per i datori di lavoro e tempi precisi per i lavoratori chiamati a scegliere la destinazione del TFR. La Covip, con la direttiva del 19 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti operativi sugli adempimenti da applicare al momento dell’assunzione.

Chi rientra nel nuovo meccanismo

L’adesione automatica riguarda due categorie principali. La prima comprende i lavoratori dipendenti di prima assunzione, cioè persone che non hanno mai avuto in precedenza un contratto di lavoro subordinato e che vengono assunte per la prima volta dopo il 30 giugno 2026. Restano esclusi i lavoratori domestici.

La seconda categoria riguarda i neoassunti che hanno già avuto rapporti di lavoro subordinato e che, dopo il 30 giugno 2026, avviano un nuovo rapporto risultando già iscritti a una forma pensionistica complementare con destinazione parziale o totale del TFR.

Il nuovo sistema non si applica ai lavoratori già in forza, ai dipendenti pubblici, ai contratti a termine inferiori a 60 giorni e ai rapporti che cessano prima del sessantesimo giorno dall’assunzione.

Gli obblighi dei datori di lavoro

Al momento dell’assunzione il datore di lavoro dovrà consegnare al dipendente un’informativa scritta chiara e completa. Il documento dovrà indicare il contratto o l’accordo collettivo applicato in azienda, il fondo pensione di riferimento, le modalità dell’adesione automatica, la contribuzione prevista e le alternative disponibili per il lavoratore.

Un punto centrale riguarda il termine dei 60 giorni: entro questo periodo il lavoratore potrà comunicare la rinuncia o compiere una scelta diversa rispetto all’adesione automatica. Il datore dovrà anche raccogliere le dichiarazioni utili a capire se il dipendente rientra tra i lavoratori di prima assunzione oppure tra i neoassunti già iscritti a un fondo pensione.

Spetterà all’azienda individuare il fondo di destinazione. Se gli accordi collettivi prevedono più fondi, si applicherà quello indicato dall’accordo aziendale o, in assenza di questa indicazione, il fondo con il maggior numero di iscritti in azienda. Se gli accordi non individuano alcun fondo, opererà il fondo residuale limitatamente al TFR, senza contributi aggiuntivi.

Le scelte disponibili entro 60 giorni

Per i lavoratori di prima assunzione, entro 60 giorni sarà possibile rinunciare all’adesione automatica, confermarla modificando la quota di TFR da destinare al fondo quando previsto dagli accordi, scegliere un fondo pensione diverso oppure mantenere il TFR in azienda, con eventuale trasferimento al Fondo di Tesoreria Inps nei casi previsti.

La rinuncia dovrà essere comunicata al datore di lavoro, preferibilmente attraverso un modulo scritto. In questo caso l’adesione automatica viene eliminata fin dall’origine.

Per i neoassunti già iscritti a un fondo pensione con versamento parziale o totale del TFR, le opzioni sono diverse. Il lavoratore potrà confermare l’iscrizione al fondo già scelto oppure iscriversi a un altro fondo, nei limiti consentiti dagli accordi applicabili o dalla legge. Questi dipendenti, però, non potranno decidere di non destinare il TFR alla previdenza complementare.

TFR e contributi: cosa cambia nei versamenti

Se entro 60 giorni il lavoratore non rinuncia o non effettua una scelta esplicita, l’adesione automatica produrrà effetti dalla data di assunzione. In questo caso il 100% del TFR maturando sarà destinato al fondo individuato e saranno dovuti anche i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura stabilita dal contratto o dall’accordo collettivo.

Sono previste alcune eccezioni operative. Se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo, il lavoratore potrà scegliere entro 60 giorni di non versare la propria quota contributiva, mentre resteranno il conferimento del TFR e il versamento della quota a carico dell’azienda. Se il contratto prevede l’assenza di contributi durante il periodo di prova, il TFR sarà comunque versato fin dall’assunzione, mentre i contributi partiranno dopo il superamento della prova.

I versamenti di TFR e contributi saranno effettuati dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma verranno calcolati a partire dalla data di assunzione.

Moduli e assistenza per le imprese

Al momento non risultano ancora emanati dal Ministero competente o dalla Covip la nota informativa standard e il modulo di adesione al TFR aggiornato alle nuove disposizioni. In attesa dei documenti ufficiali, i datori di lavoro potranno utilizzare l’informativa e il modulo predisposti da Mefop per la scelta di destinazione del TFR.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali resta a disposizione dei datori di lavoro associati per supportare la gestione delle diverse casistiche operative. Per informazioni è possibile contattare il numero 051.6487402 o scrivere all’indirizzo [email protected].

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Andrea Bianchi

Autore di articoli di attualità, casa e tech porto in Italia le ultime novità.